Prot. /2012 del 04/05/2012
Destinatari: Edilizia
Area aziendale: Titolare o legale rappresentante



1/2012/L/6/S - Appalti e responsabilità solidale: limite dei due anni.

Il Ministero del lavoro precisa che il termine di due anni per la responsabilità solidale in caso di subappalto decorre dalla fine delle lavorazioni oggetto di quest’ultimo.

Il Ministero del Lavoro(1), ha recentemente confermato che il limite dei due anni dalla cessazione dell’appalto, contenuto nella norma sulla responsabilità solidale(2), deve essere considerato, nel caso del subappalto, decorrente dalla cessazione dei lavori del subappaltatore in forza del relativo contratto.

Il Ministero precisa, infatti, che un’interpretazione differente porterebbe a sostenere, in appalti che durino molti anni, che l’appaltatore rimanga responsabile solidale con i propri subappaltatori per l’intero periodo, interpretazione in netto contrasto con la volontà del legislatore di porre un termine al regime della solidarietà altrimenti eccessivamente gravosa.



Allegati
notaMinistero responsabilità solidale.pdf


Note:
(1) Nell’allegata nota del 13 aprile 2012, in risposta ad un quesito inviato dall’Ance.
(2) Art. 29, c. 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

Referente: Lorena Suffredini

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Assindustria Lucca - Piazza Bernardini , 41 - 55100 Lucca