| Prot. /2012 del 13/01/2012 Destinatari: Tutte le aziende Area aziendale: Titolare o legale rappresentante | |
| 2/2012/L - Decontribuzione premi di risultato 2010: Decreto interministeriale. | |
| Lo sgravio contributivo sui premi di risultato, previsti dalla contrattazione di secondo livello, erogati nell’anno 2010 è pari al 2,25% della retribuzione contrattuale percepita. Sarà, tuttavia, necessario attendere le istruzioni dell’INPS per inviare le domande di ammissione alla decontribuzione in parola. |
| E’ stato pubblicato il Decreto interministeriale(1) che ha concesso, relativamente all’anno 2010, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti (650 milioni di euro), uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita. Come è noto, tale sgravio contributivo: - per i datori di lavoro, è fissato nella misura di 25 punti percentuali; - per i lavoratori, è pari alla totalità dei contributi previdenziali a loro carico. I contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono: a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia avvenuto in precedenza, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e cioè entro il 27 gennaio 2012; b) prevedere erogazioni: 1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare; 2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. È sufficiente la sussistenza anche di una sola delle condizioni di cui sopra. Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro devono inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, contenente: a) i dati identificativi dell'azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente; d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni corrisposte nel 2010, per le quali si chiede lo sgravio, entro il limite massimo del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita e il numero dei lavoratori beneficiari; e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico; f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici. Come per il passato, il decreto affida all’INPS il compito di stabilire il termine entro il quale inviare le domande di ammissione allo sgravio: quindi, fino a quando non verranno emanate le necessarie indicazioni dell’INPS, non sarà possibile applicare lo sgravio contributivo. Ci riserviamo, pertanto, di segnalare, non appena sarà emanata, la necessaria circolare, con la quale l’INPS fornirà i primi chiarimenti e precisazioni, definendo, in particolare, le modalità (ivi compresi giorno ed ora per l'invio telematico delle istanze) che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio. Il testo del decreto è riportato in allegato. |
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| Note: | |
| (1) Decreto Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze 3 agosto 2011 – G.U. 28 dicembre 2011 n. 301. | |
| Referente: Stefano Legnaioli | |