Prot. /2012 del 06/04/2012
Destinatari: Tutte le aziende
Area aziendale: Lavoro e Previdenza



14/2012/L/4 - INPS: decontribuzione premi di risultato 2010.

Riepilogate condizioni e modalità per richiedere lo sgravio contributivo 2010.
L’istituto comunicherà successivamente il giorno e l’ora, a partire dai quali, sarà possibile inviare telematicamente le istanze per accedere al beneficio.

L’INPS con l’allegata circolare (1) ha diramato le prime istruzioni operative in merito al Decreto Interministeriale, concernente lo sgravio contributivo, per l’anno 2010, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello (2).
Oggetto del beneficio
Lo sgravio contributivo si applica sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 2,25%.
Retribuzione contrattuale
La retribuzione contrattuale che assume rilevanza per la determinazione del “tetto”, entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, comprende quanto stabilito sia dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, anche aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sia dai contratti individuali, ivi compresi i premi oggetto di sgravio.
Per “retribuzione contrattuale” deve quindi intendersi quella imponibile annua ai fini previdenziali.
Misura dello sgravio
Lo sgravio contributivo viene concesso:
- entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (l’aliquota deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensatrici spettanti);
- in misura pari all’intera aliquota a carico del lavoratore.
Condizioni di accesso allo sgravio contributivo
Ai fini dell’ammissione allo sgravio, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, devono presentare le seguenti caratteristiche:
- essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o delle associazioni cui aderiscono, presso le Direzioni Territoriali del lavoro;
- prevedere erogazioni:
    a) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
    b) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

Per l’accesso al beneficio è sufficiente che sussista anche uno solo dei predetti parametri (aumenti di produttività, qualità ed altri elementi).
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
Modalità di richiesta dello sgravio contributivo
Per poter fruire dello sgravio contributivo, le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, devono inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS (anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali).

La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e la data di sottoscrizione del medesimo;
c) la data di avvenuto deposito del suddetto contratto presso la competente Direzione Territoriale del lavoro;
d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni, corrisposte nel corso del 2010, per le quali si richiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, ed il numero dei lavoratori beneficiari (3);e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;
f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal lavoratore (4);
g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici (5).

A tutte le istanze inviate verrà assegnato un numero di protocollo informatico.
In previsione del rilascio, sul sito internet www.inps.it, della procedura per l’invio delle domande di sgravio (sia singolarmente, tramite acquisizione on-line delle singole domande, che tramite i flussi contenenti molteplici domande), con apposito messaggio l’INPS renderà nota la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML.
Ammissione allo sgravio contributivo
L’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’INPS.
Entro i sessanta giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva notizia alle stesse ed agli intermediari autorizzati.
Qualora le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nelle misure indicate dalle singole aziende, l’INPS provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito.
L’eventuale ridefinizione delle somme verrà comunicata dall’Istituto ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Documentazione tecnica
Successivamente l'INPS, con l’allegato messaggio (7), ha diramato le specifiche tecniche per la composizione dei flussi contenenti le richieste dello sgravio contributivo.
L’istituto in previsione del rilascio sul proprio sito internet (www.inps.it) della procedura per l’invio delle domande di sgravio sia singolarmente, tramite acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici domande, ha fornito la documentazione tecnica a supporto della composizione dei flussi XML.

Si precisa che eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.

Con successivo messaggio verranno comunicati dall’INPS il giorno e l’ora a partire dai quali sarà possibile la trasmissione telematica delle domande.

Si ricorda che, l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo che verrà indicato dall’Istituto.




Riferimenti ad altri documenti interni:
2/2012/L/2 del 13 gennaio 2012.AILU Comunicati Uff.

Note:
(1) Circolare n. 51 del 30 marzo 2012
(2) Decreto Interministeriale 3 agosto 2011 v. prg. 2/2012/L/2 del 13 gennaio 2012
(4) Secondo quanto precisato dalla circolare in commento, nell’ammontare annuo complessivo delle erogazioni, per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio possono essere ricompresi, se corrisposti nel corso del 2010, gli importi riferiti a lavoratori cessati.
(5) Nell’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dai lavoratori, possono essere inseriti gli importi riferiti ai lavoratori cessati, purché a questi ultimi restituiti.
(6) Nelle ipotesi di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente previdenziale e di contribuzione minore dovuta all’INPS, devono essere presentate due distinte domande.
(7) Messaggio n. 5880 del 3 aprile 2012

Referente: Stefano Legnaioli

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Assindustria Lucca - Piazza Bernardini , 41 - 55100 Lucca