| Prot. /2010 del 24/08/2010 Destinatari: Tutte le aziende Area aziendale: Lavoro e Previdenza | |
| 20/2010/L - Corte Cass.: trasformazione apprendistato e benefici contributivi | |
| In breve Le riduzioni contributive, previste per i 12 mesi successivi alla trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato, spettano solamente se la successiva utilizzazione del lavoratore avviene nella medesima qualifica cui l’apprendistato stesso era finalizzato. |
| La Corte di Cassazione (1) ha stabilito che, nell’ipotesi in cui l’azienda modifichi le mansioni dell’apprendista, subito dopo la trasformazione a tempo indeterminato, perde il diritto alle agevolazioni contributive previste (2). Nella sentenza in parola si evidenzia come l’obbligo di formazione dell’apprendista, da parte del datore di lavoro, costituisca elemento centrale del rapporto di apprendistato, rientrando nella stessa causa contrattuale. Come è noto, a fronte della stipula di contratti di apprendistato, la legislazione vigente prevede, a favore del datore di lavoro, un sistema di incentivi sia di carattere normativo (c.d. “sottoinquadramento” contrattuale ed esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti), sia di carattere economico-contributivo. Inoltre, i datori di lavoro che hanno trasformato i rapporti di apprendistato in rapporti a tempo indeterminato, continuano a fruire dei benefici contributivi per la durata di dodici mesi, dalla data di trasformazione dei rapporti medesimi. Le agevolazioni spettano anche nel caso in cui la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato avvenga anticipatamente rispetto al termine previsto nel contratto. Sul punto, la Corte, ha sottolineato che il contratto di apprendistato non è finalizzato ad assicurare al lavoratore una qualunque forma di impiego nell’ambito aziendale, ma nasce con lo scopo di fornirgli un’adeguata preparazione tecnica affinché possa ricoprire il ruolo specifico per il quale è stato formato. Conseguentemente, secondo la suprema Corte, l’Azienda perde il diritto alle agevolazioni in esame, qualora muti le mansioni dell’apprendista subito dopo la qualificazione poiché, in tal caso, si tratterebbe di un nuovo rapporto di lavoro, successivo a quello di apprendistato in termini temporali, ma non di una “trasformazione” di quest’ultimo. La norma sopra richiamata deve essere, quindi, interpretata tenendo conto della continuità tra l’iniziale rapporto di apprendistato, e il successivo rapporto a tempo indeterminato e, pertanto, il diritto del datore di lavoro di mantenere i relativi benefici contributivi anche nell’anno successivo alla trasformazione dell’apprendistato, è subordinato all’ulteriore condizione che l’impiego del lavoratore, a seguito della trasformazione del rapporto, avvenga nella specifica qualifica per la cui acquisizione l’apprendistato è stato svolto. Il testo della sentenza esaminata è allegato alla presente notizia on line sul nostro sito Internet www.assindustria.lu.it alla pagina Notiziario e circolari. |
| Sentenza Corte Cass. n. 15055 del 22 giugno 2010.pdf | |
| Note: | |
| (1) Sentenza Corte Cass. n. 15055 del 22 giugno 2010. | |
| Referente: Stefano Legnaioli | |