Prot. /2010 del 10/03/2010
Destinatari: Tutte le aziende
Area aziendale: Ambiente e sicurezza



8/2010/P - Sistema gestione rifiuti SISTRI: aggiornamento portale


Il Ministero dell'Ambiente, su richiesta di Confindustria, ha iniziato a informare la stessa in merito agli aggiornamenti che vengono periodicamente apportati al portale www.sistri.it per risolvere particolari quesiti di portata generale. Con questa procedura si intende agevolare la diffusione delle informazioni, facendole giungere direttamente alle Associazioni, anche al fine di evitare la necessità di una consultazione continua e puntuale del portale.
Confindustria, da parte sua, provvederà ad inviare alle Associazioni tutte le segnalazioni che arriveranno dal Ministero, in modo che possa esserne data immediata notizia alle aziende associate.
La prima segnalazione riguarda i "Contributi per i trasportatori – sde legale", che riproduciamo di seguito. L'aggiornamento è consultabile al link:
http://www.sistri.it/index.php?view=items&cid=8%3Acontributi&id=85%3A304-contributi-per-i-trasportatori--sede-legale&option=com_quickfaq&Itemid=86

3.04 Contributi per i trasportatori – sede legale
                                          8 marzo 2010

Domanda:
Come si calcolano i contributi per la sede legale di un trasportatore che trasporta sia rifiuti speciali pericolosi che rifiuti speciali non pericolosi iscritto all’Albo Gestori Ambientali in più categorie?

Risposta:
Come stabilito dal decreto modificativo del 15 febbraio 2010, “Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l’importo relativo ai rifiuti pericolosi.”
Più specificamente, il quantitativo di riferimento per i rifiuti speciali non pericolosi consisterà nella sommatoria dei quantitativi autorizzati per le categorie 2 e 4 dell’Albo Gestori Ambientali, mentre per i rifiuti pericolosi consisterà nella sommatoria dei quantitativi autorizzati per le categorie 3 e 5.
Nell’ipotesi di un trasportatore iscritto all’Albo nelle categorie 2 E (da 3000 a 6000 tonnellate), 4 C (da 15000 a 60000 tonnellate), 3 D ( da 6000 a 15000 tonnellate) e 5 C (da 15000 a 60000 tonnellate) abbiamo che:
la somma dei quantitativi autorizzati di rifiuti non pericolosi è di 18000 - 66000 tonnellate anno. Poiché il quantitativo più elevato è superiore alle 60000 tonnellate, il contributo da pagare relativamente ai rifiuti non pericolosi sarà quello relativa alla classe 60000-200000 nella tabella dell’allegato II del DM 17/12/2009, e sarà quindi pari a 175 euro;
la somma dei quantitativi autorizzati di rifiuti pericolosi è di 21000 – 75000 tonnellate anno, e quindi anche in questo caso il contributo da pagare sarà quella della classe 60000 – 200000, che è pari a 350 euro;
il contributo totale per la sede legale sarà quindi pari a 525 euro.






Referente: Alessia Pera

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