Prot. /2010 del 08/03/2010
Destinatari: Tutte le aziende
Area aziendale: Lavoro e Previdenza



8/2010/L - Congedo straordinario per figli di disabili: chiarimenti

In breve
Si considera convivente anche il figlio del disabile che abita nel medesimo stabile ma in un appartamento diverso da quello del disabile stesso.

Come è noto, la Corte Costituzionale (1) estende il novero dei soggetti che possono beneficiare del congedo straordinario della durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa, per il quale è prevista una indennità a carico INPS (2), ricomprendendo anche il figlio convivente del soggetto disabile, qualora non vi siano altre persone idonee ad occuparsi della sua cura.
Sul concetto di convivenza è intervenuto il Ministero del lavoro (3), assumendo una posizione più estensiva di quella sostenuta dall’INPS (4).
Partendo da una considerazione di carattere pratico, che vede molti figli abitare con le proprie famiglie nello stesso stabile dei genitori proprio con la finalità di farsi carico della loro assistenza, il Ministero ritiene tale situazione compatibile con il diritto a beneficiare dei congedi in parola. A tale riguardo, precisa il Ministero, dovranno essere accolte le istanze di congedo anche per tutte le ipotesi in cui il disabile e il soggetto che lo assiste abbiano entrambi la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, anche se in due interni (appartamenti) diversi.




Riferimenti ad altri documenti interni:
8/2009/L/2 dell’11 marzo 2009 (AILU Comunicati Uff.)
23/2009/L/1 del 23 settembre 2009 (AILU Comunicati Uff.)

Note:
(1) Sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009 esaminata nel prg. 8/2009/L/2 dell’11 marzo 2009.
(2) Art. 42, c. 5 D.Lgs. n. 151/2009.
(3) Circolare del 18 febbraio 2010.
(4) Messaggio n. 19583/2009 esaminato nel prg. 23/2009/L/1 del 23 settembre 2009.

Referente: Stefano Legnaioli

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