| Prot. /2010 del 25/08/2010 Destinatari: Tutte le aziende Area aziendale: Fisco e Diritto d'impresa | |
| 20/2010/T - Manovra economica finanziaria 2010: novità fiscali | |
| In breve Le nuove misure riguardano: l’introduzione di limitazioni nell’uso del denaro contante, l’obbligo di comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per le operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3.000 euro, l’adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, l’anticipazione dei tempi ed il potenziamento dell’attività di riscossione fiscale , la limitazione dell’autocompensazione in presenza di debito iscritto a ruolo, una disciplina fiscale di vantaggio per le c.d. “reti di imprese”, la previsione di una tassazione agevolata per le retribuzioni c.d. “premianti” disposte dalla contrattazione collettiva di 2° livello. |
| È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la c.d. Manovra economica correttiva 2010 (1). Di seguito riepiloghiamo le novità introdotte in materia fiscale. Concentrazione della riscossione nell’accertamento (2) Si prevede una forte accelerazione della procedura di riscossione delle imposte sui redditi e dell’IVA (fatta eccezione delle richieste basate sulla liquidazione automatica delle dichiarazioni), poiché attribuiscono valore di titolo esecutivo direttamente all’avviso di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni (notificati a decorrere dal 1° luglio 2011 e relativi a periodi di imposta 2007 e successivi), nonché agli atti eventualmente successivi che rideterminano gli importi accertati.Per effetto della nuova disciplina, l’agente della riscossione non dovrà più attendere la formazione dei ruoli e la notifica delle cartelle di pagamento per procedere all’esecuzione forzata nei confronti del contribuente, potendo agire per il recupero delle imposte accertate sin dal 60esimo giorno successivo a quello di notifica dell’avviso di accertamento. L’esecuzione forzata, tuttavia, può continuare ad essere scongiurata fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado con la richiesta di sospensione formulata nel ricorso giudiziale avverso l’avviso di accertamento. Preclusione all’autocompensazione per debiti su ruoli definitivi (3) e compensazione crediti verso amministrazioni locali Dal 1° gennaio 2011, viene preclusa la compensazione dei crediti e debiti relativi alle imposte erariali, in presenza di altri debiti erariali definitivi di importo superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo e per i quali sono scaduti i termini di versamento. Il mancato rispetto della disposizione è sanzionato in misura proporzionata solo in presenza di debito su ruoli divenuti definitivi:- innanzitutto, è stata prevista la sospensione della sanzione fino a quando sull’iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa; - la misura della sanzione è rapportata al 50 per cento del valore del debito di imposta erariale iscritto a ruolo e comunque non più del 50 per cento dei crediti indebitamente compensati. Su sollecitazione di Confindustria, a partire dal 2011, le imprese che vantano crediti certificati nei confronti di Regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale possono compensarli con eventuali debiti iscritti a ruolo. L’impresa deve acquisire la certificazione del credito dalla PA e consegnarla all’agente della riscossione. Sarà, poi, la PA debitrice a corrispondere, alla scadenza del termine indicato nella certificazione, l’importo all’agente della riscossione. In caso di mancato pagamento nel termine, l’agente della riscossione, decorsi 60 giorni dal termine indicato per il pagamento nella certificazione, procederà direttamente ad esecuzione nei confronti della PA. Al fine di consentire l’applicazione del meccanismo sopra descritto al settore della sanità, è stata anche prevista l’estensione della certificazione ai crediti sanitari. Le modalità di certificazione saranno definite dalle singole Regioni d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Inoltre, sono stati eliminati i limiti temporali (2010) all’utilizzo della certificazione. La norma introduce un principio importante, più volte chiesto da Confindustria, di compensazione tra crediti commerciali e debiti fiscali. Tale misura dovrebbe contribuire alla graduale riduzione dell’ingente stock di crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il meccanismo si applica anche alla sanità che rappresenta la maggior parte dei crediti commerciali vantati dalla imprese nei confronti della P.A. Per questi ultimi, l’eventuale compensazione deve comunque garantire - in base a criteri demandati a un successivo decreto del MEF - il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (4) Il decreto in parola ha modificato la disciplina sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, prevista dal decreto antiriciclaggio (5). Tra le modifiche operate, vi è la riduzione da 12.500 a 5.000 euro della soglia di trasferibilità degli strumenti di pagamento tra soggetti non abilitati (denaro contante, titoli e libretti di deposito al portatore, assegni - bancari, postali, circolari - e vaglia - postali, cambiari - in forma libera cioè senza la clausola di non trasferibilità). In caso di violazione delle limitazioni di cui sopra, sono state inasprite le relative sanzioni amministrative pecuniarie (sanzione minima di 3.000 euro per violazioni collegate ad importi al di sotto dei 50.000 euro).Si prevede che le predette sanzioni amministrative pecuniarie, non si applichino per le violazioni commesse tra il 31 maggio 2010 (entrata in vigore del decreto) e il 15 giugno 2010. Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistematica” (6) Viene introdotta una specifica azione di vigilanza fiscale. L’Amministrazione finanziaria dovrà assicurare una vigilanza sistematica nei confronti delle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d’imposta, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci. L’esclusione dal controllo delle perdite generate dai compensi citati deriva dal fatto che tali redditi sono, in ogni caso, assoggettati a tassazione in capo ai percipienti, secondo le aliquote progressive IRPEF. I controlli programmati non interesseranno le piccole imprese, soggette agli studi di settore (ricavi fino a 5,165 mln di euro) o i grandi contribuenti soggetti al tutoraggio fiscale (ricavi superiori a 300 milioni, progressivamente diminuiti a 100 milioni entro 31 dicembre 2011). Sono state escluse da tali controlli le imprese che pur avendo conseguito perdite fiscali abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo di imposta aumenti di capitale pari alle perdite conseguite. Regime fiscale di attrazione europea (7) Il decreto contiene una norma finalizzata ad attrarre in Italia le imprese di altri paesi europei, consentendo loro di scegliere la normativa fiscale più favorevole tra quelle dei 27 paesi UE. Si prevede, infatti, che le imprese residenti in un altro paese UE che intraprendano in Italia nuove attività economiche possano chiedere che sia loro applicata la normativa tributaria di uno degli Stati membri della UE, previo interpello all’Amministrazione finanziaria secondo la procedura di ruling internazionale. Tale normativa tributaria potrà essere applicata anche a loro dipendenti e collaboratori.La disciplina è stata modificata, stabilendone una durata limitata ad un solo triennio e circoscrivendo l’attrazione alla sola normativa tributaria “statale”. Di conseguenza, i beneficiari di tale regime di attrazione dovrebbero rimanere soggetti alle imposte locali, prima fra tutte l’IRAP. E’ stato chiarito che deve trattarsi di nuove attività che non erano già state avviate alla data del 31 maggio 2010 e che sono effettivamente svolte in Italia. L’obiettivo di attrarre in Italia le imprese di altri paesi europei è condivisibile, ma va attentamente valutata la compatibilità comunitaria della norma. A tale riguardo, si segnala che il governo ha già annunciato che ci sarà una verifica con la Commissione Europea. Analogamente dovranno essere attentamene valutate le modalità tecniche di applicazione. Reti di imprese (8) Viene stabilito che fino al 2012 una quota degli utili dell’esercizio delle imprese (fino ad un massimo di 1milione di euro) che aderiscono a un contratto di rete non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese contraenti, se tale quota è destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal contratto di rete. Ad organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali è assegnato il compito di "asseverare" il programma della rete d'impresa, affinché l'agevolazione fiscale sia applicabile. L’attivazione dell’agevolazione è espressamente subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e si demanda ad un decreto del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalità operative per assicurare il rispetto del tetto di spesa.Razionalizzazione accertamento consolidato fiscale (9) La manovra 2010 ha anche razionalizzato l’attività di accertamento per le imprese in regime di consolidato. A partire, infatti, dal 1° gennaio 2011 e con riferimento ai periodi di imposta per i quali a questa data saranno ancora pendenti i termini per l’accertamento (a partire, cioè, dall’annualità 2006), le rettifiche del reddito complessivo di ciascun soggetto aderente al consolidato verranno effettuate con un unico atto, notificato sia alla consolidante sia alla consolidata e l’accertamento con adesione – unico in relazione alle rettifiche derivanti dal controllo delle dichiarazioni – potrà essere sottoscritto e si perfezionerà con il pagamento da parte di uno solo dei predetti soggetti. Prezzi di trasferimento (10) Altra innovazione significativa in tema di accertamento per le imprese riguarda la documentazione dei prezzi di trasferimento praticati tra soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo e residenti in paesi diversi. In particolare, le imprese che attivano tale documentazione e ne comunicano l’esistenza all’Agenzia delle entrate non sono soggette a sanzioni amministrative in caso di rettifica. La disciplina, tuttavia, dovrà essere completata da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Detassazione premi di produzione (11) In materia di reddito di lavoro dipendente, è stata prorogata la tassazione agevolata (con un’imposta sostitutiva la cui misura verrà definita dal Governo entro il 31 dicembre 2010) delle c.d. retribuzioni premianti; rispetto al passato, l’agevolazione è stata limitata alle retribuzioni premiali che risultino corrisposte in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali. Sono state inoltre riproposte le misure incentivanti per il rientro dei ricercatori italiani che lavorano all’estero (prevedendo l’esclusione dal reddito imponibile, per tre anni, del 90 per cento degli emolumenti percepiti) ed è stata inasprita la tassazione dei premi corrisposti a dirigenti e consulenti del settore finanziario (attraverso un’aliquota addizionale del 10 per cento) che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione. Disposizioni in materia di IVA (12) In materia di IVA, nella manovra sono previste alcune misure di contrasto alle frodi che non sono di immediata applicazione ma necessitano di provvedimenti attuativi. La prima di esse consiste, come accennato, nell’obbligo di comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a tremila euro. Inoltre, nell’ottica di monitorare gli scambi intracomunitari, è stato stabilito che i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono richiedere nella dichiarazione di inizio attività una autorizzazione in tal senso, che potrà essere negata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA. Si prevede, infine, in conformità ai principi comunitari in tema di scambi di informazioni tra gli Stati membri per evitare le frodi, l’emanazione di un provvedimento che stabilisca i criteri in base ai quali inserire le partite IVA degli operatori che effettuano operazioni intracomunitarie nella relativa banca dati. Il testo della manovra economica in commento è riportato in allegato alla presente notizia on line sul nostro sito Internet www.assindustria.lu.it, alla pagina Notiziario e circolari. |
| TESTO COORDINATO D.L. n. 78-2010.pdf | |
| Riferimenti ad altri documenti interni: | |
| 17/2010/T/3 del 22 giugno 2010 ( | |
| Note: | |
| (1) L. n. 122 del 30 luglio 2010 di conversione, con modifiche, del D.L. n. 78/2010, pubblicata in G.U. n. 176 del 30 luglio 2010. (2) Art. 29 del D.L. n. 78/2010. (3) Art. 31 del D.L. citato. (4) Art. 20 del D.L. citato. (5) Art. 49, D.Lgs. n. 231/2007. (6) Art. 24 del D.L. citato. (7) Art. 41 del D.L. citato. (8) Art. 42 del D.L. citato. (9) Art. 35 del D.L. citato. (10) Art. 26 del D.L. citato. (11) Art. 53 del D.L. citato. (12) Art. 21 del D.L. citato. | |
| Referente: Fausto Sturlini | |